Art. 10.
(Risarcimento del danno alla persona).

      1. Al libro quarto, titolo IX, del codice civile, dopo l'articolo 2059, sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 2059-bis. - (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesioni personali). - Il danno biologico derivante da lesioni personali è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, attribuendo al punteggio riconosciuto il valore previsto dalla tabella unica nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

 

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predisposta sviluppando fino a cento i meccanismi di calcolo fissati dal medesimo articolo 138.
      I valori del risarcimento attribuito ai sensi del primo comma sono riportati in una tabella approvata, con proprio decreto, dal Ministro della giustizia e adeguata annualmente alle variazioni del costo della vita desunte dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
      Nelle ipotesi di cui al primo comma il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
      Ogni altro danno non patrimoniale derivante dalle lesioni di cui al primo comma è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato, su base equitativa, tenendo conto della sofferenza patita e prevedibile e della gravità dell'offesa alla dignità e alla qualità della vita presunte secondo l'apprezzamento del giudice nonché delle ulteriori conseguenze negative subite dai danneggiati.

      Art. 2059-ter. - (Risarcimento del danno non patrimoniale da morte). - Il danno non patrimoniale da morte è risarcito, anche ove il fatto non costituisca reato e anche in caso di morte immediata, nella misura del doppio del danno biologico del 100 per cento da riconoscere alla vittima ove sopravvissuta.
      Il risarcimento di cui al primo comma è assorbito da quello eventualmente riconosciuto o erogato alla vittima prima della morte.
      Hanno diritto al risarcimento di cui al primo comma i familiari superstiti, se parenti anche adottivi entro il terzo grado compresi i concepiti al momento dell'evento se poi nati, il coniuge anche separato, il convivente more uxorio, nonché i terzi che provino di essere stati legati alla vittima da profondi e duraturi vincoli affettivi.
      La quota di ciascun superstite è liquidata in percentuale sul totale secondo i criteri seguenti:

      1) un solo superstite: 100 per cento;

      2) più superstiti: divisione in parti uguali salvo le seguenti preventive riserve:

 

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          a) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico senza prole: 20 per cento ciascuno;

          b) in favore della madre e del padre anche adottivi e anche non conviventi di figlio unico con prole o di altri figli viventi: 15 per cento ciascuno;

          c) in favore del coniuge non separato legalmente o del convivente more uxorio: 20 per cento;

          d) in favore del figlio o dei figli anche adottivi compresi i concepiti se poi nati: 15 per cento complessivamente;

          e) in favore del germano o dei germani: 15 per cento complessivamente».

      2. La tabella prevista dal secondo comma dell'articolo 2059-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è approvata con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.